Avvocato Domenico Esposito
 

 

VA ANNULLATA LA SENTENZA IL CUI RAGIONAMENTO GIUSTIFICATIVO SIA CONTRADDITTORIO RISPETTO ALLE PROVE


La sentenza motivata in maniera contraddittoria rispetto alle risultanze degli atti del processo integra il vizio di cui al novellato art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Nel caso di specie, la cassazione ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del decreto di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato di porto d'armi rilevando che il provvedimento impugnato aveva omesso di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del "giustificato motivo" di cui alla fattispecie incriminatrice, la prova documentale ritualmente prodotta dall'indagato (certificati dell'Anagrafe bovina e dell'Agenzia delle entrate) che legittimavano il porto di un coltello e di un'ascia.

Cassazione penale, sez. I 19/09/2007 n. 35848 (data dep. 01 ottobre 2007)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gemelli Torquato - Presidente -
Dott. Chieffi Severo - Consigliere -
Dott. Mocali Piero - Consigliere -
Dott. Santacroce Giorgio - Consigliere -
Dott. Canzio Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
................... avverso ordinanza del 21/03/2007 Tribunale della libertà di Salerno; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Canzio Giovanni; sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Che con ordinanza del 21/3/2007 il Tribunale del riesame di Salerno confermava il decreto del P.M di convalida del sequestro probatorio di un coltello pieghevole e di un'ascia, con riguardo all'ipotesi di reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, eseguito dai CC. all'esito della perquisizione dell'autovettura di ................., sul rilievo che "nessuna prova ha offerto la difesa in ordine all'asserito esercizio da parte del prevenuto dell'attività pastorizia cui sarebbe stato finalizzato il porto delle armi rinvenute in suo possesso";

- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunziando violazione di legge e vizio motivazionale per l'omessa considerazione da parte dei giudici del riesame della documentazione (certificati dell'Anagrafe bovina e dell'Agenzia delle entrate) prodotta a sostegno della tesi difensiva, secondo cui sia il coltello che l'ascia costituivano usuali strumenti di lavoro per la sua quotidiana attività di pastore in zone boschive;

- che il ricorso è fondato poichè il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, ha omesso di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del "giustificato motivo" e quindi del fumus commissi delicti, la prova documentale ritualmente prodotta dall'indagato e di verificarne la portata in relazione alle condizioni soggettive del detentore, alla natura e alla funzione degli oggetti sequestrati, al contesto spazio-temporale degli accadimenti, sicchè la risoluzione della quaestio facti controversa risulta priva di reale giustificazione esterna, per la sua palese incompatibilità con gli elementi probatori pacificamente acquisiti al procedimento;

- che trattasi non di censure di mero fatto e perciò inammissibili avverso gli apprezzamenti di merito del Tribunale, bensì di legittima denunzia della carenza e della manifesta illogicità della motivazione, per il profilo di contraddittorietà del ragionamento giustificativo della decisione con gli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, che appare invece pienamente sindacabile in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato, alla stregua del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (v., ex plurimis, Sez. 1, 14/7/2006, n. 25117, Stojanovic; Sez. 1, 15/6/2007, Musumeci);

- che, verificata la palese difformità della rappresentazione dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del procedimento per evidenziarne l'incontrovertibile e pacifica distorsione, alla stregua del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007